Una volta in possesso della sentenza del Tribunale che attesta il cambio di genere e l’autorizzazione alle operazioni chirurgiche (va chiesta insieme al cambio di nome e genere, si chiama “Richiesta Congiunta” (link al blog dove ne parlo), sarà possibile fare due operazioni chirurgiche di riassegnazione del sesso tramite il SSN (Servizio Sanitario Nazionale): mastoplastica e falloplastica per uomini trans; mastoplastica additiva e vaginoplastica per donne trans. La mastoplastica additiva vale una sola volta, se dopo dieci anni dovrete operarvi di nuovo non sarà possibile farlo tramite il SSN.
Inoltre sarà possibile fare l’Isterectomia (rimozione del’utero) e Orchietomia (asportazione dei testicoli).
Tutte le altre possibili operazioni (apri articolo del blog) sono a carico della persona transgender che deve farle privatamente.
Questa la teoria, mentre la pratica, a causa della solita burocrazia, è un incubo. Come si sceglie il chirurgo e dove? Al momento in Italia solo in alcuni ospedali le praticano ed facendo poche operazioni l’anno, circa otto per ogni ospedale che si fermano in estate, la lista d’attesa è di almeno due anni. Inoltre se in quell’ospedale smettono di farle la lista d’attesa di annulla e si deve ricominciare da capo in un’altro ospedale. E’ successo lo scorso anno a Pisa e può accadere di nuovo. Ci sono donne transgender che sono in attesa da quasi cinque anni!
Per accedere tramite SSN si parte contattando l’ospedale e facendo un colloquio con il chirurgo. In genere è a pagamento intorno ai 200€ e la si fa in videocall. Dopodiché si scrive una mail e ci si mette in lista d’attesa. Non ci sarà modo di sapere a che punto saremo nella lista, si può solo attendere.
Da capire quando andrà richiesta l’impegnativa del Medico di Base, sarà la segreteria dell’ospedale a dirlo.
Quali sono le strutture in Italia che fanno questo tipo di chirurgia con il SSN? Non così tante, inoltre alcune tecniche di vaginoplastica non sono quelle più recenti e moderne, la mastoplastica può avere il problema delle cicatrici, mentre la mastoplastica additiva può essere che vengano messe protesi più grandi di quanto è stato chiesto durante la visita. Le motivazioni possono essere anche valide, ma se mi sveglio e mi trovo un’ingombrante quarta misura abbondante poi dovrò tenermi l’ingobro, a meno che quella misura sia un desiderio.
Cose si trovano queste strutture? Cercando in internet si trova poco, in generale si va con il passaparola e sui gruppi Facebook dedicati alle persone transgender.
Se non c’è una struttura ospedaliera nella mia regione che fa quell’operazione? Il SSN opera in tutta l’Italia ed è il motivo per cui la prima visita la si fa online evitando un viaggio e soggiorno per parlare un’ora. Si può scegliere qualsiasi medico e struttura.
E’ possibile operarsi all’estero come fanno quasi tutte le persone trans?
La legge italiana a riguardo dice che se una certa operazione non la fanno nella tua regione di residenza, la qualità richiesta non è all’altezza in caso di operazioni di altissima specializzazione, la lista d’attesa è troppo lunga, puoi operarti in qualsiasi ospedale in Europa e pure all’estero in cliniche private.
Dove sta il trucco? La richiesta va presentata prima allegando un certo numero di documenti che variano da regione a regione e in base a dove vuoi operarti, ad esempio per la Thailandia occorre anche un documento emesso dal loro consolato che è costoso.
Informazioni ufficiali su cosa è compreso e cosa non lo è:
ATTENZIONE – La proposta del medico specialista deve essere adeguatamente motivata in ordine all’impossibilità di fruire delle prestazioni in Italia tempestivamente o in forma adeguata al caso clinico. Si precisa che è considerata valida la proposta fatta da un medico specialista sia pubblico che privato. La proposta del medico deve contenere l’indicazione della struttura estera prescelta per la prestazione.
Una volta consegnata la documentazione l’ASL/ASST di riferimento farà una prima valutazione e invierà alla sede regionale per la valutazione finale. In Lombardia impiegano di solito un mese. Se valuteranno che l’operazione, secondo il loro giudizio da persone incompetenti in materia, si può fare in Italia e una lista d’attesa di due anni è normale, rifiuteranno la richiesta (rigetto) anche se c’è una possibilità di appello sarà una procedura lunga difficile.
In caso di rigetto della domanda di autorizzazione puoi presentare ricorso:
- al Direttore Generale della ASL
- al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato in sede di appello
- al Presidente della Repubblica con ricorso straordinario
In caso di rigetto della domanda di rimborso delle spese puoi ricorrere:
- alla magistratura ordinaria (giudizio di 1° grado)
- alla magistratura ordinaria di appello (giudizio di 2° grado)
Un’amica mi ha detto che può essere utile essere in lista d’attesa in Italia, anche se poi non si andrà, per avere un documento in più che attesti quanto è lunga.
In caso di risposta negativa, oltre che tentare un ricorso, si può attendere qualche mese e ripresentare la domanda, magari aggiornando i documenti della precedente richiesta.
In caso di risposta positiva si dovranno produrre le fatture necessarie per avere il rimborso, che impiegherà mesi. In teoria potrebbe essere possibile ottenere una parte del rimborso prima di saldare la clinica, ma è facile che rifiutino questa opzione. Quindi? Si devono trovare comunque i soldi per pagare la clinica.
Il SSN rimborsa circa l’80% della spesa della clinica, ma non copre le spese di viaggio e soggiorno che rimangono a carico della persona trans.
Le spese di carattere strettamente sanitario sono rimborsate nella misura dell’80%
Le spese per prestazioni libero professionali sono rimborsate nella misura del 40%
Acconti, fino al 70% sul prevedibile rimborso spettante può essere concesso dalla ASL anche prima del trasferimento all’estero o del rientro in Italia.
La malattia rilasciata dalla clinica inviata al Medico legale tuo di competenza poi deve essere timbrata dall’ambasciata e portata in originale all’INPS…qui di seguito il sito:
https://servizi2.inps.it/docallegati/Mig/AllegatiNews/Guida_sulla_certificazione_malattia_estero.pdf
Come tutta la transizione che è in salita per via dei documenti vari, anche portarla a buon punto non è una cosa semplice e occorre una pazienza infinita con le normative che autorizzano, ma che la burocrazia farà di tutto per non fare avere quanto dovuto.
Allego il testo del modulo valido per la Regione Lombardia che comunque sarà similare per le altre regioni.
TRASFERIMENTO PER CURE ALL’ESTERO PRESSO CENTRI DI ALTISSIMA SPECIALIZZAZIONE
IN PAESI DELL’UNIONE EUROPEA (UE), DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (SEE), SVIZZERA O IN UN PAESE CON IL QUALE VIGE IN MATERIA UN ACCORDO BILATERALE
ISTRUZIONI PER L’ASSISTITO
PRIMA FASE: RICHIESTA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE
Per richiedere l’autorizzazione di trasferimento per cure all’Estero serve la seguente documentazione, da presentare al
Presidio territoriale dell’ASST di residenza:
- proposta motivata del medico specialista (pubblico o privato, italiano o straniero) in ordine all’impossibilità di fruire tempestivamente o in forma adeguata delle prestazioni in Italia, con indicazione del Centro Estero prescelto. Vanno indicate, in relazione alle condizioni di salute dell’assistito, anche la necessità di un accompagnatore e di specifici mezzi di trasporto
- documentazione sanitaria: referti medici, relazioni sanitarie ed eventuali cartelle cliniche.
- L’assistito deve verificare se il Centro Estero accetta l’attestato di diritto (S2 – ex E112 – per i Paesi europei sotto indicati e modelli analoghi per gli altri Paesi convenzionati), che garantisce la copertura assicurativa delle spese sanitarie. Di norma il modello S2, secondo quanto previsto dai regolamenti comunitari, assicura l’assistenza a parità di condizioni con il cittadino residente del Paese in cui ci si reca per cure; in alcuni casi vengono però richieste ulteriori spese.
- L’assistito può inviare alla struttura estera un modello ministeriale (da richiedere al Presidio territoriale dell’ASST di residenza) per verificare se il modello S2 copre completamente le cure richieste,
- MEST01 “Domanda di ricovero all’Estero” compilato.
La Regione Lombardia ha individuato alcuni Centri Regionali di Riferimento (ospedali di alta specializzazione), che devono obbligatoriamente fornire un parere sul trasferimento all’Estero dell’assistito. Se il Centro Regionale di Riferimento esprime parere favorevole, il Presidio territoriale provvede al rilascio dell’attestato di diritto.
In caso di parere negativo, il Presidio territoriale avviserà tempestivamente e formalmente l’assistito: MESTO3 “Parere sfavorevole cure all’Estero”. Nella lettera sarà anche indicata almeno una struttura italiana cui l’assistito può rivolgersi per ottenere le cure richieste
Ulteriori prestazioni all’Estero (ed es.: visite di controllo) dovranno sempre essere autorizzate con la procedura sopra descritta: andrà perciò esibita la documentazione sanitaria rilasciata dalla struttura estera, in modo che il Centro Regionale di Riferimento possa esprimere il proprio parere.
SECONDA FASE: RIMBORSO
L’assistito può chiedere il rimborso delle spese rimaste a suo carico, che potranno essere parzialmente rimborsate in relazione alla composizione del nucleo familiare e al reddito dell’anno precedente, presentando:
- MESTO4 “Domanda di rimborso cure all’Estero”,
- documentazione sanitaria relativa alle prestazioni fruite (copia cartella clinica, referti, lettera di dimissione, ecc…),
- ticket previsti dalla legislazione straniera,
- documentazione delle spese sostenute: in particolare, gli originali delle fatture quietanzate, relative alle spese di carattere strettamente sanitario (onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di laboratorio, farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc…),
- documentazione delle spese per il trasporto o delle spese di viaggio dell’assistito e dell’eventuale accompagnatore, nei limiti della preventiva autorizzazione. Nel caso di trasporto o di viaggio con auto privata dovrà essere compilato il MESTO5 “Dichiarazione viaggio con automobile privata”
- 10EST01/3 Istruzioni per cure all’Estero in Paesi UE, SEE, Svizzera o altri con accordo bilaterale
- documentazione delle spese di soggiorno: tali spese non sono, in linea di massima, rimborsabili ma è utile presentarle per potere calcolare la spesa complessiva sostenuta (cumulo) in base alla quale viene calcolata la percentuale spettante sulle spese (sanitarie e di viaggio) rimborsabili rimaste a carico.
La documentazione estera prodotta (salvo che sia in inglese o francese) deve essere accompagnata da idonea traduzione.
Qualora il modello S2 (ex E112) non sia accettato il rimborso avverrà con le modalità dell’assistenza indiretta: IOEST02 “Istruzioni per cure all’Estero in Paese non convenzionato”.
PAESI CUI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PRECEDENTI
Paesi UE. SEE e Svizzera:
- Austria
- Belgio
- Bulgaria
- Cipro
- Croazia
- Danimarca
- Estonia
- Finlandia
- Francia e Territori d’Oltremare (Guadalupe, Guajana Francese, Martinica e Réunion)
- Germania
- Grecia
- Irlanda
- Islanda (SEE)
- Lettonia
- Liechtenstein (SEE)
- Lituania
- Lussemburgo
- Malta
- Norvegia (SEE)
- Paesi Bassi (Olanda)
- Polonia
- Portogallo
- Regno Unito (Gran Bretagna)
- Repubblica Ceca
- Romania
- Slovacchia
- Slovenia
- Spagna
- Svezia
- Svizzera (si applicano dall’1.6.2002 i regolamenti comunitari vigenti nei Paesi dell’Unione Europea)
- Ungheria
Paesi con accordo bilaterale: - Ex Jugoslavia: Serbia, Montenegro, Macedonia, Bosnia e Erzegovina
- Capoverde
- Principato di Monaco
- Repubblica di San Marino